Attività Complementari
È vietato all’Associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa può, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, si specifica che l’Associazione può tra l’altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- partecipare ad Associazioni, Enti e Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- somministrare alimenti e bevande, anche se verso pagamento di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre se le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte ai soci;
- pianificare viaggi e soggiorni turistici, sempre se rivolti ai soci;
organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni o eventi in genere, sempre nell’ambito degli scopi sociali;
svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità dell’Associazione.







